26 maggio 2017
Il lavoratore può chiedere al medico competente di accertare la compatibilità della mansione svolta con il proprio stato di salute.
Con l’approvazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 c.d. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro il Legislatore ha provveduto a riordinare ed aggiornare la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria che comprende:
- visita medica preventiva finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Questa tipologia di controllo sanitario riguarda le visite mediche condotte successivamente all’assunzione del lavoratore;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, se non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno, ma può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Visite mediche preventive in fase preassuntiva
Sono previste dall’art. 41- comma 2 – lettera e-bis e sono una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 106/09. Tale accertamento si contraddistingue per il motivo di essere effettuato prima che si instauri il rapporto di lavoro, cioè prima che datore di lavoro e lavoratore abbiano sottoscritto un contratto.
Il datore di lavoro deve informare il medico della mansione, della destinazione lavorativa, dei rischi connessi e del tempo di esposizione onde consentire al medico competente di compilare correttamente la cartella sanitaria e di rischio.
Si precisa che, secondo la formulazione del comma 2 bis art. 41, esiste la possibilità per il datore di lavoro di far fare le visite mediche preventive in fase preassuntiva non dal medico competente ma dal Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (come, ad esempio è stabilito, nell’ipotesi di sieropositività, dall’art. 6 della legge n. 135/1990).
Giudizio espresso dal medico competente
Al termine della visita viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea di cui vanno precisati i limiti temporali di validità;
d) inidoneità permanente.
Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso in cui il medico competente abbia espresso un giudizio di idoneità alla mansione con prescrizioni, le prescrizioni devono essere rispettate dal datore di lavoro.
Ricorso
Il comma 9 dell’art. 41 prevede che avverso i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il ricorso deve essere presentato presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL in cui ha sede l’azienda che ha effettuato la visita di idoneità.
Nel caso in cui il lavoratore decida di avviare ricorso si consiglia di richiedere la consulenza ed eventuale assistenza di un legale, anche tramite un ente di patronato.
Conservazione del posto di lavoro
L’art. 42 – comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che nel caso in cui il medico competente abbia espresso un giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Si sottolinea che la locuzione “ove possibile”, sta di fatto a significare che, se l’azienda non dispone di mansioni alternative può anche procedere al licenziamento. Per questo si raccomanda prudenza nel richiedere l’accertamento del medico competente procedendo, eventualmente, con la consulenza ed assistenza delle organizzazioni sindacali o ente di patronato.
In ultimo è utile ricordare come, diverse sentenze della Corte di Cassazione abbiano affermato che il rapporto di lavoro, per il lavoratore disabile assuntocome persona invalida, avviato al lavoro tramite le liste di collocamento obbligatorio, può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la Commissione Medica (di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) accerti la definitiva impossibilità di reinserire il lavoratore con disabilità all’interno dell’azienda. (Cassaz. n. 15269 del 12 settembre 2012 – Cassaz. N. 8450 del 10 aprile 2014 – Cassaz. N. 10576 del 28 aprile 2017).
In definitiva, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento del lavoratore con disabilità sulla scorta del solo giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente, senza attivare la procedura prescritta dalla legge 68/99.
Normativa di riferimento
- Legge 5 giugno 1990, n. 135: ” Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS;
- Legge 12 marzo 1999,n. 68 : “Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 : “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Sentenza Corte di Cassazione n. 15269 del 12 settembre 2012;
- Sentenza Corte di Cassazione, n. 8450 del 10 aprile 2014;
- Sentenza Corte di Cassazione n. 10576 del 28 aprile 2017.
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di Alessandra Torregiani